Obbligo del Re-training per operatori BLSD

Da più parti era stata sollevata la questione della non esistenza di una disposizione chiara circa l'obbligatorietà di effettuare il re-training per gli operatori BLSD. In effetti mentre la normativa prevede espressamente la durata biennale per l’attestazione di idoneità all’uso del defibrillatore, la medesima scadenza non era stata prevista dall’Accordo Stato-Regioni (30/07/15) e anzi era indicato che “l’autorizzazione all’uso del DAE rilasciata a personale non sanitario…ha durata illimitata”.
In questi gioni è intervenuta una circolare del Ministero della Salute (1142-P-01/02/18) che ha fugato ogni dubbio in proposito ribadendo l'OBBLIGO del re-training ogni due anni. Le società sportive sono invitate pertanto a verificare la data di scadenza delle attestazioni per evitare di rimanere scoperti.
Nella cicolare è indicato anche un altro aspetto importante e che riguarda l’eventuale gerarchia tra certificazioni e la possibilità di presentare il certificato medico per attività agonistica (specifico per uno sport) in luogo di quello richiesto per lo svolgimento di una attività sportiva non agonistica. La necessità di una precisazione è scaturita dal rifiuto avvenuto in alcuni casi di acquisire il certificato medico per attività agonistica posseduto già dal soggetto a cui era stata richiesta la certificazione.
Ebbene la circolare ha chiarito che “esiste una gerarchia tra le certificazioni” e che “il soggetto al quale è stato rilasciato un certificato medico per una attività sportiva agonistica può svolgere, senza necessità di ulteriori controlli medici, un’attività sportiva non agonistica”.
 
DAE